Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009
In vigore dal 12 ott 2012
Modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009
All’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per l’agricoltore, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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