Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 ott 2012
1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo») sono così ripartite tra gli Stati membri: a) tonniere con reti a circuizione Spagna 22 unità Francia 16 unità Italia 2 unità Regno Unito 1 unità Totale 41 unità b) pescherecci con palangari di superficie Spagna 12 unità Francia 29 unità Portogallo 4 unità Totale 45 unità 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatte salve le disposizioni dell’accordo di partenariato e del protocollo. 3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non esauriscono tutte le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da altri Stati membri a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4.   Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono state pienamente utilizzate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:999:oj#art-1