Art. 9
Elenchi di equipaggiamento minimo
In vigore dal 5 ott 2012
Elenchi di equipaggiamento minimo
Gli elenchi di equipaggiamento minimo (MEL) approvati prima dell’applicazione del presente regolamento dallo Stato dell’operatore o del registro, a seconda dei casi, si considerano approvati a norma del presente regolamento e possono continuare ad essere utilizzati dall’operatore che ha ottenuto l’approvazione.
Successivamente all’applicazione del presente regolamento, qualsiasi modifica dei MEL viene effettuata in conformità alla norma ORO.MLR.105 dell’allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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