Art. 9 · Elenchi di equipaggiamento minimo

Art. 9

Elenchi di equipaggiamento minimo

In vigore dal 5 ott 2012
Elenchi di equipaggiamento minimo Gli elenchi di equipaggiamento minimo (MEL) approvati prima dell’applicazione del presente regolamento dallo Stato dell’operatore o del registro, a seconda dei casi, si considerano approvati a norma del presente regolamento e possono continuare ad essere utilizzati dall’operatore che ha ottenuto l’approvazione. Successivamente all’applicazione del presente regolamento, qualsiasi modifica dei MEL viene effettuata in conformità alla norma ORO.MLR.105 dell’allegato III.
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