Art. 5 · Operazioni di volo

Art. 5

Operazioni di volo

In vigore dal 5 ott 2012
Operazioni di volo 1.   Gli operatori utilizzano un aeromobile a fini di operazioni di trasporto aereo commerciale (commercial air transport in appresso «CAT») come specificato agli allegati III e IV. 2.   Gli operatori CAT ottemperano alle pertinenti disposizioni dell’allegato V nell’esercizio di: a) velivoli ed elicotteri utilizzati per: i) operazioni che utilizzano la navigazione basata sulle prestazioni (PBN); ii) operazioni conformi alle specifiche di prestazioni minime di navigazione (MNPS); iii) operazioni in uno spazio aereo con separazioni verticali minime ridotte (RVSM); iv) operazioni in bassa visibilità (LVO); b) velivoli ed elicotteri utilizzati per il trasporto di merci pericolose (DG); c) velivoli bimotori utilizzati per operazioni di trasporto aereo commerciale a lungo raggio (ETOPS); d) elicotteri utilizzati per operazioni di trasporto aereo commerciale con sistema di visione notturna (NVIS); e) elicotteri utilizzati per operazioni di trasporto aereo commerciale con verricello (HHO); e f) elicotteri utilizzati per operazioni di trasporto aereo commerciale nell’ambito del servizio medico di emergenza (HEMS).
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