Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 ott 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
1)
«operazione di trasporto aereo commerciale», l’esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci e posta effettuato dietro compenso o ad altro titolo oneroso;
2)
«velivoli con prestazioni di classe B», velivoli equipaggiati con motori ad elica con una configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) di nove o meno e una massa massima al decollo di 5 700 kg o meno;
3)
«sito di interesse pubblico (PIS)», sito utilizzato esclusivamente per operazioni di pubblico interesse;
4)
«operazione con prestazione di classe 1», una operazione nella quale, nel caso di avaria al motore critico, l’elicottero è in grado di atterrare all’interno della distanza disponibile per la manovra di mancato decollo o continuare in sicurezza il volo fino a un’area idonea per l’atterraggio, a seconda del momento in cui avviene l’avaria.
Ulteriori definizioni figurano nell’allegato I ai fini degli allegati da II a V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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