Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 ott 2012
La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci d’alto mare con palangari battenti bandiera cipriota, o immatricolati a Cipro, è vietata al più tardi a decorrere dal 22 agosto 2012 alle ore 09:39. A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dai pescherecci suddetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:920:oj#art-1