Art. 4 · Valutazione della conformità

Art. 4

Valutazione della conformità

In vigore dal 3 ott 2012
Valutazione della conformità 1.   Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa. 2.   Ai fini della valutazione di conformità a norma dell’ della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico comprende una copia dei calcoli di cui all’allegato II del presente regolamento. Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altre asciugabiancheria per uso domestico equivalenti, o entrambi, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni nonché le prove svolte dal fornitore per verificare l’accuratezza dei calcoli effettuati. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti i modelli di asciugabiancheria per uso domestico equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute con le stesse modalità.
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