Art. 3 · Termini per la presentazione delle domande

Art. 3

Termini per la presentazione delle domande

In vigore dal 1 ott 2012
Termini per la presentazione delle domande Le parti interessate presentano alla Commissione le domande di autorizzazione degli aromi e dei materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, immessi sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008 entro il 22 ottobre 2015.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:873:oj#art-3