Art. 1 · Misure transitorie per alimenti contenenti sostanze aromatizzanti

Art. 1

Misure transitorie per alimenti contenenti sostanze aromatizzanti

In vigore dal 1 ott 2012
Misure transitorie per alimenti contenenti sostanze aromatizzanti Gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti non conformi alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima che siano trascorsi 22 ottobre 2014 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:873:oj#art-1