Art. 10
Modifiche ai regolamenti (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 1265/2007, (UE) n. 255/2010 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011
In vigore dal 26 set 2012
Modifiche ai regolamenti (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 1265/2007, (UE) n. 255/2010 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011
1. Il regolamento (CE) n. 730/2006 è modificato come segue:
a)
all’, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3.
“IFR”, acronimo usato per indicare le regole del volo strumentale;
4.
“VFR”, acronimo usato per indicare le regole del volo a vista»;
2. Il regolamento (CE) n. 1033/2006 è modificato come segue:
a)
all’, paragrafo 2, il punto 8 è sostituito dal seguente:
«8.
“IFR”, acronimo usato per indicare le regole del volo strumentale»;
b)
alll’, il paragrafo1 è sostituito dal seguente:
«1. Le norme specificate nell’allegato si applicano alla presentazione, all’approvazione e alla diffusione dei piani di volo, per ogni volo che rientri nel campo di applicazione del presente regolamento e a tutte le modifiche di un elemento essenziale del piano di volo nella fase che precede il volo in conformità al presente regolamento.»;
c)
il titolo e il punto 1 dell’allegato sono sostituiti dal testo seguente:
«Disposizioni di cui all’, paragrafo 1
1.
Sezione 4 regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (*1)
(*1)
GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1
»."
3. Il regolamento (CE) n. 1794/2006 è modificato come segue:
a)
all’, le lettere c) e d) sono sostituite dal testo seguente:
«c)
“IFR”, acronimo usato per indicare le regole del volo strumentale;
d)
“VFR”, acronimo usato per indicare le regole del volo a vista.».
4. Il regolamento (CE) n. 1265/2007 è modificato come segue:
a)
all’, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.
“voli effettuati secondo le regole del volo a vista” (voli VFR) sono i voli condotti secondo le regole del volo a vista.».
5. Il regolamento (UE) n. 255/2010 è modificato come segue:
a)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.
“IFR”, acronimo usato per indicare le regole del volo strumentale».
6. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 è modificato come segue:
a)
il riferimento contenuto nell’allegato II, punto 4, lettera a), a «allegato 2 relativo al regolamento aereo, 10a edizione, luglio 2005» è sostituito da un riferimento a «regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012»;
b)
il riferimento contenuto nell’allegato II, punto 4, lettera c), a «allegato 11 relativo ai servizi per il traffico aereo, 13a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 47-B;» è modificato dall’aggiunta alla fine della frase «e regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012»;
c)
il riferimento contenuto nell’allegato III, punto 2, lettera b), a «allegato 11 relativo ai servizi per il traffico aereo, 13a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 47-B;» è modificato dall’aggiunta alla fine della frase «e regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 se applicabile».
Storico versioni
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