Art. 1
In vigore dal 24 set 2012
Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea»;
2)
all’, paragrafo 2, il rigo seguente è inserito dopo il rigo «presidente: 138 %»:
«vicepresidente: 125 %,»;
3)
all’articolo 4, paragrafo 3, il rigo seguente è inserito dopo il rigo «presidente: 1 418,07 EUR»:
«vicepresidente: 911,38 EUR,»;
4)
all’articolo 4 ter, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale»;
5)
all’articolo 19 bis, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale»;
6)
all’articolo 21 bis, paragrafo 1, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale»;
7)
all’articolo 21 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo stipendio base mensile del presidente, del vicepresidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale è pari all’importo che risulta dall’applicazione delle seguenti percentuali allo stipendio base di un funzionario dell’Unione europea di grado 16, terzo scatto:
—
presidente
:
112,5 %,
—
vicepresidente
:
108 %,
—
membri
:
104 %,
—
cancelliere
:
95 %.»;
8)
all’articolo 21 bis, paragrafo 3, il rigo seguente è inserito dopo il rigo «presidente: 607,71 EUR»:
«vicepresidente: 573,98 EUR»;
9)
all’articolo 21 ter, paragrafo 1, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale»;
10)
all’articolo 21 quater, paragrafo 1, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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