Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 set 2012
Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea»; 2) all’, paragrafo 2, il rigo seguente è inserito dopo il rigo «presidente: 138 %»: «vicepresidente: 125 %,»; 3) all’articolo 4, paragrafo 3, il rigo seguente è inserito dopo il rigo «presidente: 1 418,07 EUR»: «vicepresidente: 911,38 EUR,»; 4) all’articolo 4 ter, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale»; 5) all’articolo 19 bis, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale»; 6) all’articolo 21 bis, paragrafo 1, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale»; 7) all’articolo 21 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Lo stipendio base mensile del presidente, del vicepresidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale è pari all’importo che risulta dall’applicazione delle seguenti percentuali allo stipendio base di un funzionario dell’Unione europea di grado 16, terzo scatto: — presidente : 112,5 %, — vicepresidente : 108 %, — membri : 104 %, — cancelliere : 95 %.»; 8) all’articolo 21 bis, paragrafo 3, il rigo seguente è inserito dopo il rigo «presidente: 607,71 EUR»: «vicepresidente: 573,98 EUR»; 9) all’articolo 21 ter, paragrafo 1, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale»; 10) all’articolo 21 quater, paragrafo 1, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale».
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