Art. 3
Misure transitorie
In vigore dal 24 set 2012
Misure transitorie
Le scorte di azorubina e di mangimi che la contengono esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e ad essere utilizzate alle condizioni stabilite dalla direttiva 70/524/CEE fino al loro esaurimento.
Storico versioni
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