Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 24 set 2012
Misure transitorie Le scorte di azorubina e di mangimi che la contengono esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e ad essere utilizzate alle condizioni stabilite dalla direttiva 70/524/CEE fino al loro esaurimento.
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