Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 set 2012
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è tuttavia applicabile a decorrere dal 26 aprile 2013, eccetto per il carbaril in frutta e bacche, al codice 0820000, che rientrano nel gruppo delle spezie.
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