Art. 2
In vigore dal 21 set 2012
Per quanto riguarda le sostanze attive e i prodotti figuranti nel seguente elenco, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti in conformità delle norme prima del 26 aprile 2013:
1)
acefato: tutti i prodotti;
2)
azociclotin e ciesatin: tutti i prodotti;
3)
benfuracarb: tutti i prodotti;
4)
carbaril: tutti i prodotti eccetto pomodori (freschi o congelati), portulaca, riso e olive da tavola;
5)
carbosulfan: tutti i prodotti eccetto carote (fresche o congelate), patate, meloni e latte;
6)
clorfenapir: tutti i prodotti;
7)
clortal-dimetile: tutti i prodotti;
8)
diazinon: tutti i prodotti eccetto ananas (freschi o congelati), cavoli cappucci e barbabietola da zucchero;
9)
diclobenil: tutti i prodotti;
10)
dicofol: tutti i prodotti eccetto agrumi, pomodori e uve da tavola e da vino;
11)
dimetipin: tutti i prodotti;
12)
diniconazolo: tutti i prodotti;
13)
disulfoton: tutti i prodotti eccetto frumento;
14)
fenitrotion: tutti i prodotti;
15)
furatiocarb: tutti i prodotti eccetto pomodori e meloni;
16)
metamidofos: tutti i prodotti;
17)
metoprene: tutti i prodotti;
18)
monocrotofos: tutti i prodotti;
(19)
ossidemeton-metile: tutti i prodotti;
20)
paration metile: tutti i prodotti;
21)
forate: semi di arachide;
22)
fosalone: tutti i prodotti;
23)
procimidone: tutti i prodotti;
24)
profenofos: tutti i prodotti;
25)
quintozene: tutti i prodotti;
26)
tolilfluanide: tutti i prodotti eccetto lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee;
27)
triclorfon: tutti i prodotti;
28)
trifluralin: tutti i prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:899:oj#art-2