Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 set 2012
Per quanto riguarda le sostanze attive e i prodotti figuranti nel seguente elenco, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti in conformità delle norme prima del 26 aprile 2013: 1) acefato: tutti i prodotti; 2) azociclotin e ciesatin: tutti i prodotti; 3) benfuracarb: tutti i prodotti; 4) carbaril: tutti i prodotti eccetto pomodori (freschi o congelati), portulaca, riso e olive da tavola; 5) carbosulfan: tutti i prodotti eccetto carote (fresche o congelate), patate, meloni e latte; 6) clorfenapir: tutti i prodotti; 7) clortal-dimetile: tutti i prodotti; 8) diazinon: tutti i prodotti eccetto ananas (freschi o congelati), cavoli cappucci e barbabietola da zucchero; 9) diclobenil: tutti i prodotti; 10) dicofol: tutti i prodotti eccetto agrumi, pomodori e uve da tavola e da vino; 11) dimetipin: tutti i prodotti; 12) diniconazolo: tutti i prodotti; 13) disulfoton: tutti i prodotti eccetto frumento; 14) fenitrotion: tutti i prodotti; 15) furatiocarb: tutti i prodotti eccetto pomodori e meloni; 16) metamidofos: tutti i prodotti; 17) metoprene: tutti i prodotti; 18) monocrotofos: tutti i prodotti; (19) ossidemeton-metile: tutti i prodotti; 20) paration metile: tutti i prodotti; 21) forate: semi di arachide; 22) fosalone: tutti i prodotti; 23) procimidone: tutti i prodotti; 24) profenofos: tutti i prodotti; 25) quintozene: tutti i prodotti; 26) tolilfluanide: tutti i prodotti eccetto lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee; 27) triclorfon: tutti i prodotti; 28) trifluralin: tutti i prodotti.
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