Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 set 2012
All’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 867/2008, è aggiunto il seguente comma: «In deroga al primo comma, per il primo anno di esecuzione dei programmi di attività approvati per il periodo 2012-2015, la Grecia è autorizzata a versare alle organizzazioni di operatori interessate, entro il 30 settembre 2012, una prima rata pari alla metà dell’importo di cui al paragrafo 1.»
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