Art. 2 · Forma e contenuto della domanda

Art. 2

Forma e contenuto della domanda

In vigore dal 18 set 2012
Forma e contenuto della domanda 1.   La domanda è presentata nella forma specificata nell’allegato. 2.   Nella domanda il richiedente indica i nuovi dati che intende presentare e dimostra che sono necessari in conformità dell’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La domanda elenca separatamente gli eventuali nuovi studi relativi ad animali vertebrati che il richiedente intenda presentare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:844:oj#art-2