Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 18 set 2012
Misure transitorie Le scorte di urea e di mangimi che la contengono esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere utilizzate alle condizioni di cui alla direttiva 82/471/CEE fino al loro esaurimento.
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