Art. 3 · Trasmissione delle informazioni di identificazione

Art. 3

Trasmissione delle informazioni di identificazione

In vigore dal 13 set 2012
Trasmissione delle informazioni di identificazione 1.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le seguenti informazioni agli altri Stati membri, mediante la rete CCN/CSI: a) informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime non UE; b) dati simili per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime UE; c) numero di identificazione attribuito. Il messaggio elettronico comune di cui all’allegato I è usato per trasmettere le informazioni indicate al primo comma. La colonna B del messaggio elettronico comune di cui all’allegato I è utilizzata per il regime non UE e la colonna C del medesimo messaggio è utilizzata per il regime UE. 2.   Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio gli altri Stati membri tramite la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato II del presente regolamento, se il soggetto passivo: a) è escluso dai regimi speciali; b) cessa volontariamente di utilizzare i regimi speciali; c) cambia lo Stato membro di identificazione nell’ambito del regime UE.
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