Art. 1
In vigore dal 12 set 2012
All’articolo 160 del regolamento (CE) n. 718/2007, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo 42, i pagamenti relativi al prefinanziamento ammontano al 30 % del contributo dell’Unione europea per i tre anni più recenti del programma in questione. Ove opportuno, in funzione della disponibilità dell’impegno di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due rate.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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