Art. 1 · Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco

Art. 1

Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco

In vigore dal 12 set 2012
Il regolamento (CE) n. 747/2001 è così modificato: 1) l’articolo 3 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco 1.   Per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica ogni anno nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio (di seguito denominato “campagna di commercializzazione”), i prelievi dai contingenti tariffari mensili di cui all’allegato II recanti il numero d’ordine 09.1104 durante i mesi dal 1o ottobre al 31 dicembre e dal 1o gennaio al 31 marzo sono sospesi ogni anno rispettivamente il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o aprile. Il giorno lavorativo seguente della Commissione, i servizi della Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo mettono a disposizione nell’ambito del contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna di commercializzazione in questione con il numero d’ordine 09.1112. A partire dalle date in cui i contingenti tariffari mensili sono sospesi, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili sospesi applicabili nei mesi di novembre, dicembre e da gennaio a marzo e le successive restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile recante il numero d’ordine 09.1112 per la campagna di commercializzazione in questione. Il paragrafo 2 reca le disposizioni dettagliate per la gestione del contingente tariffario di cui al numero d’ordine 09.1112. 2.   L’utilizzo mensile del contingente tariffario supplementare di cui all’allegato II con il numero d’ordine 09.1112 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio per i pomodori del codice NC 0702 00 00 originari del Marocco immessi in libera pratica nell’Unione europea è limitato al 30 % del suo volume iniziale di 28 000 tonnellate di peso netto. Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.1112 è gestito come un contingente tariffario principale con sette sottocontingenti tariffari mensili applicabili con il numero d’ordine 09.1193. Il beneficio di questa concessione tariffaria può essere concesso solo mediante dichiarazione del numero d’ordine 09.1193.»; 2) l’allegato II è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
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