Art. 3
Termini per la presentazione delle domande
In vigore dal 5 set 2012
Termini per la presentazione delle domande
Le parti interessate presentano alla Commissione le domande di autorizzazione degli aromi e dei materiali di base di cui all’articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, immessi sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008 entro il 27 settembre 2015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:794:oj#art-3