Art. 2 · Data di applicazione delle parti da B a F dell’elenco dell’Unione degli aromi e dei materiali di base

Art. 2

Data di applicazione delle parti da B a F dell’elenco dell’Unione degli aromi e dei materiali di base

In vigore dal 5 set 2012
Data di applicazione delle parti da B a F dell’elenco dell’Unione degli aromi e dei materiali di base Ai fini del terzo comma dell’articolo 30, in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1334/2008, le parti da B a F dell’elenco dell’Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all’allegato I di tale regolamento, si applicano a decorrere dal 27 settembre 2016.
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