Art. 9 · Disposizioni riguardanti gli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia

Art. 9

Disposizioni riguardanti gli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia

In vigore dal 5 set 2012
Disposizioni riguardanti gli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più restrittive rispetto alla parte A dell’elenco dell’Unione per quanto riguarda l’uso di sostanze aromatizzanti in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti trasformati a base di cereali e per la prima infanzia e alimenti dietetici per lattanti e per la prima infanzia con fini medici specifici di cui alla direttiva 2009/39/CE. Le suddette disposizioni nazionali sono essenziali per garantire l’adeguata tutela dei consumatori e sono proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo.
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