Art. 1
Definizioni
In vigore dal 5 set 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, s’intende per:
a) «elenco dell’Unione»: l’elenco degli aromatizzanti e dei materiali di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008;
b) «sostanze aromatizzanti valutate»: sostanze per le quali la valutazione e l’approvazione a livello dell’Unione sono state completate. Tali sostanze non sono accompagnate da alcuna nota nella parte A dell’elenco dell’Unione degli aromatizzanti e dei materiali di base;
c) «sostanze aromatizzanti in corso di valutazione»: sostanze per le quali la valutazione del rischio a livello dell’Unione non è stata completata al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. Tali sostanze sono accompagnate dalle note da 1 a 4 nella parte A dell’elenco dell’Unione degli aromatizzanti e dei materiali di base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:793:oj#art-1