Art. 3

Art. 3

In vigore dal 31 ago 2012
1)   Gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi dei campioni effettuate nel 2013, 2014 e 2015 rispettivamente entro il 31 agosto 2014, 2015 e 2016. Tali risultati vanno presentati conformemente alla Standard Sample Description (SSD) di cui all’allegato III; 2)   Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in conformità della definizione giuridica del residuo. I risultati dell’analisi di ciascuno dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo, se analizzati individualmente, sono forniti separatamente.
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