Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1031/2010

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1031/2010

In vigore dal 30 ago 2012
Modifiche del regolamento (UE) n. 1031/2010 Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il punto seguente: «44) “strategia di uscita”, uno o più documenti elaborati conformemente ai contratti che designano il sorvegliante d’asta o la piattaforma d’asta di cui trattasi che contengono disposizioni dettagliate volte a garantire: a) il trasferimento di tutti i beni materiali e immateriali necessari per il proseguimento ininterrotto delle aste e il buon funzionamento del procedimento d’asta da parte della piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata; b) la trasmissione alle amministrazioni aggiudicatrici o al sorvegliante d’asta o ad entrambi di tutte le informazioni relative al procedimento d’asta necessarie ai fini della procedura d’appalto per la designazione della piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata; c) la trasmissione alle amministrazioni aggiudicatrici o al sorvegliante d’asta o alla piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata, o a qualsiasi combinazione di essi, dell’assistenza tecnica che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici o al sorvegliante d’asta o alla piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata, o a qualsiasi combinazione di essi, di comprendere, ottenere o utilizzare le informazioni trasmesse a norma delle lettere a) e b).»; 2) all’articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Prima dell’inizio dell’asta la piattaforma determina il metodo d’applicazione del paragrafo 6, previa consultazione del sorvegliante d’asta che esprime un parere in merito e previa informazione dell’autorità competente nazionale di cui all’articolo 56. La piattaforma può modificare il metodo, tra due periodi d’offerta sulla stessa piattaforma, dopo aver consultato il sorvegliante d’asta, averne ottenuto il parere e aver informato le autorità competenti nazionali di cui all’articolo 56. Qualora il sorvegliante d’asta non sia stato designato almeno un mese prima dell’inizio dell’asta di cui trattasi, la piattaforma d’asta può applicare la metodologia prevista senza disporre del parere del sorvegliante d’asta. La piattaforma tiene nella massima considerazione il parere del sorvegliante d’asta.»; 3) all’articolo 8, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Qualora il sorvegliante d’asta non sia stato designato almeno un mese prima dell’inizio dell’asta di cui trattasi, la piattaforma può procedere al cambiamento di orario previsto.»; 4) all’articolo 25, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Il sorvegliante d’asta esprime pareri ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, e dell’articolo 8, paragrafo 3, e secondo il disposto dell’allegato III. I pareri sono emessi entro un lasso di tempo ragionevole.»; 5) l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
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