Art. 1
In vigore dal 21 ago 2012
Il regolamento (CE) n. 595/2004 è così modificato:
1)
all’articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I controlli sono considerati ultimati allorché è disponibile una relazione di ispezione a essi relativa.
Le relazioni di ispezione sono completate entro diciotto mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione.
Tuttavia, ove i controlli di cui all’articolo 20 siano abbinati ad altri controlli, sono rispettati i termini stabiliti per gli altri controlli e la redazione delle rispettive relazioni di ispezione.»;
2)
l’articolo 22 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I controlli di cui all’articolo 21, paragrafo 1, interessano almeno:
a)
l’1 % dei produttori per ogni periodo di dodici mesi;
b)
il 20 % del quantitativo di latte dichiarato dopo l’adeguamento per il periodo in questione; nonché
c)
un campione rappresentativo dei trasporti di latte tra produttori e acquirenti selezionati.
I controlli sui trasporti di cui alla lettera c) sono eseguiti in particolare al momento dello scarico presso le latterie.»;
b)
è aggiunto un nuovo paragrafo 4:
«4. Qualora un controllo riveli irregolarità o discrepanze di rilievo in una regione o parte di essa, l’autorità competente raddoppia il numero di controlli durante il periodo di dodici mesi in questione e il successivo periodo di dodici mesi in tale regione o parte di essa.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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