Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 16 ago 2012
Disposizioni transitorie
1. Le azioni ambientali connesse alla gestione degli imballaggi comprese in un programma operativo approvato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere considerate ammissibili al sostegno fino alla fine del programma operativo, a condizione che rispettino le norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Se del caso, gli Stati membri modificano la loro disciplina nazionale di cui al primo comma dell’articolo 103 septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, al fine di adeguarla alle modifiche di cui all’ del presente regolamento.
In deroga all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le modifiche apportate alla disciplina nazionale a norma del primo comma del presente paragrafo non sono soggette alla procedura di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
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