Art. 2
Riesame dei prodotti fitosanitari
In vigore dal 16 ago 2012
Riesame dei prodotti fitosanitari
1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 31 luglio 2013 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti Adoxophyes orana granulovirus come sostanza attiva.
Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della colonna relativa alle disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga Adoxophyes orana granulovirus come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 31 gennaio 2013 nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, va riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che rispetti le prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenga conto della colonna sulle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a)
nel caso di un prodotto contenente Adoxophyes orana granulovirus come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2014; oppure
b)
nel caso di prodotti contenenti Adoxophyes orana granulovirus come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 luglio 2014 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno inserito la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni
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