Art. 3 · Programma di osservazione a bordo

Art. 3

Programma di osservazione a bordo

In vigore dal 14 ago 2012
Programma di osservazione a bordo 1.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione (3), ogni Stato membro le cui navi sono interessate dalle misure tecniche di cui all’ predispone immediatamente un programma di osservazione a bordo al fine di accertare l’efficacia di tali misure. In particolare, il programma di osservazione effettua una stima delle catture e dei rigetti di eglefino, di merlano e di merluzzo bianco con un’approssimazione pari almeno al 20 %. 2.   Entro il 15 ottobre di ogni anno in cui si applica il programma di osservazione, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulla selettività degli attrezzi, in cui figuri la quantità totale delle catture e dei rigetti dei pescherecci oggetto del programma.
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