Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 ago 2012
All’ dell’allegato I del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente: «2.   In aggiunta ai giudici di cui al paragrafo 1, primo comma, sono nominati giudici ad interim per sostituire i giudici che, pur non colpiti da invalidità considerata totale, non siano in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato.»
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