Art. 2
In vigore dal 8 ago 2012
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni della direttiva 90/385/CEE e della direttiva 93/42/CEE, si applicano le seguenti definizioni:
a)
«cellula», la più piccola unità organizzata di qualsiasi forma vivente capace di esistenza indipendente e di autorigenerarsi in ambiente idoneo;
b)
«tessuto», un’organizzazione di cellule e/o di componenti extracellulari;
c)
«derivato», un materiale ottenuto da un tessuto animale mediante uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione;
d)
«non vitale», non suscettibile di metabolismo o moltiplicazione;
e)
«TSE»: tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
f)
«agenti infettivi delle TSE»: agenti patogeni non classificati capaci di trasmettere le TSE;
g)
«riduzione, eliminazione o rimozione», un processo mediante il quale vengono ridotti, eliminati o rimossi gli agenti infettivi delle TSE al fine di prevenire infezioni o reazioni patogene;
h)
«disattivazione», un processo mediante il quale viene ridotta la capacità di agenti infettivi delle TSE di causare infezioni o reazioni patogene;
i)
«paese d’origine», il/i paese/i in cui l’animale è nato, è stato allevato e/o è stato macellato;
j)
«materiali di base», le materie prime o altri prodotti di origine animale e dai quali, o tramite i quali, vengono fabbricati i dispositivi di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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