Art. 8 · Imprese di progettazione

Art. 8

Imprese di progettazione

In vigore dal 3 ago 2012
Imprese di progettazione 1.   Un’impresa responsabile della progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o che effettua modifiche o riparazioni, è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in linea con le disposizioni di cui all’allegato I (parte 21). 2.   In deroga al paragrafo 1, l’impresa la cui principale sede di attività sia ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione, può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quello Stato, relativamente al prodotto, parte o pertinenza oggetto della richiesta, a condizione che: a) lo Stato sia lo Stato di progettazione; e b) l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo di osservanza previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato. 3.   Le approvazioni DOA rilasciate o riconosciute da uno Stato membro ai sensi delle procedure e delle prescrizioni JAA in vigore prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.
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