Art. 6
Mantenimento della validità dei certificati concernenti parti e pertinenze
In vigore dal 3 ago 2012
Mantenimento della validità dei certificati concernenti parti e pertinenze
1. Le approvazioni di parti e pertinenze rilasciate da uno Stato membro e valide al 28 settembre 2003 si considerano rilasciate conformemente al presente regolamento.
2. Con riferimento alle parti e pertinenze per le quali fosse in corso un processo di approvazione o autorizzazione da parte di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:
a)
qualora un processo di autorizzazione fosse portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;
b)
non si applica il punto 21.A.603 dell’allegato I (parte 21);
c)
i requisiti relativi ai dati applicabili stabilito al punto 21.A.605 dell’allegato I (parte 21) sono quelli stabiliti dal pertinente Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione o dell’autorizzazione;
d)
gli accertamenti di conformità compiuti dal pertinente Stato membro si considerano effettuati dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.606(b), dell’allegato I (parte 21).
Storico versioni
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