Art. 3
Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità
In vigore dal 3 ago 2012
Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità
1. Per quanto concerne i prodotti in possesso di un certificato di omologazione o di un documento che autorizza il rilascio di un certificato di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
il prodotto si considera dotato di un certificato di omologazione rilasciato conformemente al presente regolamento quando:
i)
la sua base di omologazione era costituita:
—
dalla base dell’omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA, oppure
—
per gli altri prodotti, dalla base di omologazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, quando lo Stato di progettazione era:
—
uno Stato membro, a meno che l’Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo i codici di aeronavigabilità utilizzati e l’esperienza di servizio, determini che tale base di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento, oppure
—
uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, o un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base ai codici di aeronavigabilità dello Stato di progettazione, a meno che l’Agenzia non determini che tali codici di aeronavigabilità o l’esperienza in materia di assistenza o il sistema di sicurezza di tale Stato di progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento.
L’Agenzia effettuerà una prima valutazione delle implicazioni delle disposizioni di cui al secondo trattino al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento;
ii)
i requisiti di protezione ambientale erano quelli elencati nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili al prodotto;
iii)
le direttive di aeronavigabilità applicabili erano quelle dello Stato di progettazione;
b)
il progetto di un singolo aeromobile, presente nel registro di uno Stato membro prima del 28 settembre 2003, si ritiene approvato in conformità del presente regolamento, quando:
i)
il progetto del tipo di base era un certificato di omologazione di cui alla lettera a);
ii)
tutte le modifiche del progetto del tipo di base che non rientravano nella responsabilità del titolare del certificato di omologazione erano state approvate; e
iii)
erano rispettate le direttive di aeronavigabilità emesse o adottate dallo Stato membro di registrazione prima del 28 settembre 2003, compresa qualsiasi variazione alle direttive di aeronavigabilità dello Stato di progettazione approvate dallo Stato membro di registrazione.
2. Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:
a)
qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;
b)
non si applicano i punti 21.A.15 lettere a), b) e c) dell’allegato I (parte 21);
c)
in deroga al punto 21.A.17(a) dell’allegato I (parte 21), la base per la certificazione di omologazione del modello è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione;
d)
le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.20, lettere a) e b), dell’allegato I (parte 21).
3. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere conforme al presente regolamento, si procede come segue:
a)
qualora un processo di approvazione venga portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;
b)
non si applica il punto 21.A.93 dell’allegato I (parte 21);
c)
la base di certificazione applicabile è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;
d)
le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.103(a)(2) e (b) dell’allegato I (parte 21).
4. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di grande entità condotto da uno Stato membro non risultasse compiuto all’epoca in cui il certificato di omologazione doveva essere determinato in conformità al presente regolamento, le verifiche di conformità effettuate sulla base delle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.433(a) dell’allegato I (parte 21).
5. Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità con un certificato di omologazione di cui al paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento.
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