Art. 2 · Omologazione di prodotti, parti e pertinenze

Art. 2

Omologazione di prodotti, parti e pertinenze

In vigore dal 3 ago 2012
Omologazione di prodotti, parti e pertinenze 1.   È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nell’allegato I (parte 21). 2.   In deroga al paragrafo 1, l’aeromobile, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nei capitoli H e I dell’allegato I (parte 21). Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni del capitolo P dell’allegato I (parte 21), tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell’aeromobile.
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