Art. 10
Misure adottate dall’Agenzia
In vigore dal 3 ago 2012
Misure adottate dall’Agenzia
1. L’Agenzia elabora modalità di rispondenza plausibili di cui possono avvalersi le autorità competenti, le imprese e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21) del presente regolamento.
2. Le modalità di rispondenza plausibili pubblicate dall’Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui all’allegato I (parte 21) del presente regolamento.
3. Fatti salvi gli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 216/2008, quando sono applicate le modalità di rispondenza plausibili pubblicate dall’Agenzia, i relativi requisiti di cui all’allegato I (parte 21) del presente regolamento sono considerati soddisfatti senza necessità di ulteriori dimostrazioni.
Storico versioni
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