Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 ago 2012
Le persone e l'entità elencate nell'allegato III del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 e aggiunte all'elenco riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012, modificato dalle voci riportate nell'allegato III del presente regolamento.
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