Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 ago 2012
All’articolo 23, la lettera e) del paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 267/2012 è sostituita dalla seguente: «e) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per suo conto.»
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