Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 lug 2012
Il testo dell’allegato al regolamento (UE) n. 42/2010 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Prodotto composto di (% in peso): — erba d’orzo, polverizzata 28,8 — miele 27,5 — erba di frumento, polverizzata 21,5 — erba medica, polverizzata 21,5 — acido stearico 0,4 — pepe 0,25 — picolinato di cromo 0,01 (8,7 μg Cr per compressa) Il prodotto è presentato per la vendita al dettaglio sotto forma di compresse ed è usato come integratore alimentare (una compressa due volte al giorno). 2106 90 98 La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché del testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 98 . Poiché il prodotto, a causa della sua composizione, non soddisfa i requisiti previsti dalla nota 2 b), punto 2, del capitolo 19, la sua classificazione nel capitolo 19 è esclusa. Il prodotto non soddisfa i requisiti previsti dalla nota complementare 1 del capitolo 30 poiché non vengono indicate né le malattie specifiche per le quali il prodotto deve essere utilizzato, né la concentrazione delle sostanze attive. Non deve pertanto essere classificato come preparazione medicinale a base di erbe ai sensi della voce 3004 . Pertanto il prodotto è ricompreso nel testo della voce 2106 , come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove e viene utilizzato come integratore dietetico, indicato per mantenersi in buona salute (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2106 , secondo comma, punto 16).»
Storico versioni

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