Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

In vigore dal 30 lug 2012
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue: (1) All’articolo 80, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Su richiesta, gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato. Quando le organizzazioni e le istituzioni caritative in questione hanno ottenuto l’autorizzazione, oltre agli obblighi di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del presente regolamento, esse tengono una contabilità per le operazioni di cui trattasi.” (2) All’articolo 83, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “(b) tenere una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di cui trattasi;” (3) All’articolo 84, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: “a) “raccolta verde”, la raccolta completa di prodotti acerbi non commercializzabili eseguita su una data superficie. I prodotti non sono stati danneggiati prima della raccolta verde da avversità atmosferiche, fitopatie o in altro modo; b) “mancata raccolta”, l’interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.” (4) L’articolo 85 è così modificato: a) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3.   La raccolta verde non si applica agli ortofrutticoli la cui raccolta normale è già iniziata e la mancata raccolta non si applica nel caso in cui la produzione commerciale sia stata eliminata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale. Il primo comma non si applica tuttavia nel caso in cui le piante ortofrutticole abbiano un periodo di raccolta superiore a un mese. In questi casi gli importi di cui al paragrafo 4 compensano solo la produzione che sarà raccolta durante le sei settimane successive alle operazioni di raccolta verde e di mancata raccolta. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione dopo l’avvenuta operazione. Ai fini del secondo comma gli Stati membri hanno la facoltà di vietare l’applicazione delle misure di raccolta verde e di mancata raccolta se, nel caso della raccolta verde, una parte significativa della raccolta normale è stata effettuata e, nel caso della mancata raccolta, una parte significativa della produzione commerciale è già stata prelevata. Lo Stato membro che intenda applicare tale disposizione è tenuto ad indicare nella strategia nazionale qual è la parte che ritiene significativa. La raccolta verde e la mancata raccolta non sono applicate allo stesso prodotto e alla stessa superficie in un dato anno, tranne ai fini del secondo comma qualora entrambe le operazioni possano essere applicate simultaneamente.” c) Al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) ad un livello tale da coprire non più del 90% del massimale di sostegno per i ritiri dal mercato applicabile ai ritiri per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.” (5) All’articolo 109, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) un controllo a campione della contabilità di magazzino tenuta dai destinatari e della contabilità finanziaria delle organizzazioni e delle istituzioni caritative in questione, se è applicabile l’articolo 80, paragrafo 2, secondo comma;” (6) L’articolo 110 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso; b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente terzo comma: “Qualora si applichi l’articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, non si applica il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, ossia che non sia stata effettuata una raccolta parziale.” c) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: “2 bis.   Qualora si applichi l’articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri accertano che le piante ortofrutticole alle quali sono state applicate le misure di mancata raccolta e di raccolta verde non siano utilizzate a fini di ulteriore produzione.” (7) L’articolo 121 è così modificato: a) al paragrafo 1 è soppressa la lettera a); b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: “Qualora si applichi l’articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, non si applica la lettera b) del primo comma del presente paragrafo.” (8) All’articolo 137, paragrafo 4, sono aggiunti i seguenti commi quarto e quinto: “Al fine di dimostrare che il lotto è stato smaltito alle condizioni stabilite al primo comma, l’importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per svolgere tutti i pertinenti controlli doganali relativi alla vendita e allo smaltimento di ciascun prodotto del lotto in questione. Tra questi si annoverano i documenti relativi al trasporto, all’assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio del lotto. Qualora le norme di commercializzazione di cui all’articolo 3 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo commerciale degli ortofrutticoli sia indicato sull’imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo commerciale dell’ortofrutticolo che costituisce parte del lotto è indicato sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna.” (9) L’allegato XI è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
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