Art. 8

Art. 8

In vigore dal 20 lug 2012
Il regolamento (UE) n. 1255/2010 è così modificato: (1) all’, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006. 3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 (*8), della Commissione e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008. (*8)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”." (2) Gli allegati VIII, IX e X sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:666:oj#art-8