Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 lug 2012
Nel regolamento (CE) n. 1120/2009 è inserito il seguente articolo 51 bis: “Articolo 51 bis Le comunicazioni di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 51, paragrafo 4, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*4). Le comunicazioni di cui all’articolo 51, paragrafo 3, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 solo a partire dal 1o gennaio 2013. (*4)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”."
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