Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 lug 2012
1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N-105 04/92 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIЁ Fax (322) 295 65 05 2.   Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’ per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 791/2011.
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