Art. 6
Ottemperanza spontanea
In vigore dal 16 lug 2012
Ottemperanza spontanea
1. Al momento della notifica dell’avvio del procedimento per inottemperanza, o successivamente, l’Agenzia fissa il termine entro cui il titolare del certificato può indicare per iscritto di aver spontaneamente ottemperato alle disposizioni disattese o, se del caso, che intende ottemperarvi. Qualora il titolare del certificato ottemperi spontaneamente entro tale termine, l’Agenzia chiude il procedimento per inottemperanza.
L’Agenzia non è obbligata a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza di tale termine.
2. Il termine previsto nel paragrafo 1 non può in alcun caso scadere successivamente alla data in cui l’Agenzia notifica la comunicazione degli addebiti prevista dall’.
Storico versioni
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