Art. 5
Inchieste
In vigore dal 16 lug 2012
Inchieste
1. Dopo l’avvio dell’inchiesta l’Agenzia provvede ad appurare i fatti e gli addebiti.
2. L’Agenzia può chiedere al titolare del certificato di fornire chiarimenti scritti o orali, nonché dettagli o documenti.
Le richieste sono inviate per iscritto al titolare del certificato. L’Agenzia comunica la base giuridica e le finalità della richiesta, stabilisce il termine per la comunicazione delle informazioni e informa il titolare del certificato sulle sanzioni previste dall’, paragrafo 1, lettere a) e b) per l'inadempimento della richiesta o per la comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti.
3. L’Agenzia può chiedere alle autorità aeronautiche nazionali di collaborare all’inchiesta e, in particolare, di trasmettere qualsiasi informazione riguardante la violazione ipotizzata.
Le richieste indicano le loro basi giuridiche e finalità e fissano il termine per la trasmissione della risposta o per l’esperimento del mezzo istruttorio.
4. L’Agenzia può chiedere a qualsiasi persona fisica o giuridica o autorità aeronautica di paesi terzi di fornire informazioni riguardanti la violazione ipotizzata.
Le richieste indicano le loro basi giuridiche e finalità e fissano il termine entro il quale devono essere comunicate le informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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