Art. 24 · Termini di prescrizione per l’irrogazione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche

Art. 24

Termini di prescrizione per l’irrogazione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche

In vigore dal 16 lug 2012
Termini di prescrizione per l’irrogazione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche 1.   Il diritto della Commissione di adottare una decisione che irroghi multe e sanzioni pecuniarie periodiche a norma dell’ si prescrive in cinque anni. Nel caso delle sanzioni pecuniarie periodiche di cui all’, il diritto della Commissione di adottare una decisione irrogante tale sanzione si prescrive in tre anni. La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, per quanto concerne le violazioni continuate o reiterate, esso decorre dal giorno in cui è cessatala violazione. 2.   Qualsiasi atto adottato dall’Agenzia o dalla Commissione ai fini dell’inchiesta o del procedimento per inottemperanza interrompono la prescrizione di cui al paragrafo 1. Il termine di prescrizione è interrotto dalla data in cui l’atto è comunicato al titolare del certificato. 3.   Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine da principio. Il termine di prescrizione tuttavia non può superare il doppio del termine di prescrizione originario, tranne quando la prescrizione è sospesa ai sensi del paragrafo 4. In tale caso, il termine di prescrizione è prorogato per il periodo durante il quale la prescrizione è sospesa. 4.   La prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie periodiche è sospesa durante il periodo di tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
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