Art. 23 · Computo dei termini

Art. 23

Computo dei termini

In vigore dal 16 lug 2012
Computo dei termini 1.   I termini stabiliti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento o alla consegna a mano della comunicazione. Se il titolare del certificato è tenuto a comunicare osservazioni o informazioni entro un determinato termine, è sufficiente ai fini della comunicazione che queste siano spedite con invio raccomandato prima dello scadere del termine stesso. 2.   I termini che scadono in un giorno festivo, una domenica o un sabato sono prorogati fino allo scadere del giorno lavorativo successivo. 3.   Nello stabilire i termini di cui al presente regolamento, l’Agenzia e la Commissione, tengono conto sia del tempo necessario per la preparazione della comunicazione che dell’urgenza del caso. 4.   All’occorrenza i termini possono essere prorogati su richiesta motivata presentata prima della loro scadenza.
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