Art. 22
Riservatezza, segreto d'ufficio e diritto di non rispondere
In vigore dal 16 lug 2012
Riservatezza, segreto d'ufficio e diritto di non rispondere
1. Fatti salvi lo scambio e l’uso di informazioni di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 1, il procedimento per inottemperanza è condotto nel rispetto dei principi di riservatezza e di tutela del segreto d'ufficio.
La Commissione, l’Agenzia e le autorità aeronautiche nazionali, se interessate a norma dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 1, i relativi dipendenti e altre persone che lavorano sotto la loro sovrintendenza si astengono dal rendere note le informazioni acquisite o scambiate ai sensi del presente regolamento che siano soggette al segreto d'ufficio e all'obbligo di riservatezza.
2. Fermo restando il diritto di accesso al fascicolo, il titolare del certificato non ha accesso a segreti commerciali, informazioni riservate o documenti interni in possesso della Commissione o dell’Agenzia.
3. Chiunque comunichi osservazioni o informazioni ai sensi del presente regolamento indica chiaramente qualsiasi materiale considerato riservato, ne fornisce le ragioni e mette a disposizione una versione distinta e non riservata entro il termine stabilito dalla Commissione o dall'Agenzia. In assenza di tale indicazione, la Commissione può presumere che le osservazioni o informazioni comunicate non contengono informazioni riservate.
4. I titolari di certificati hanno diritto di non rispondere in situazioni nelle quali le riposte che essi dovrebbero fornire possano implicare l’ammissione dell’esistenza di violazioni.
Storico versioni
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