Art. 16 · Sanzioni pecuniarie periodiche per omessa cooperazione

Art. 16

Sanzioni pecuniarie periodiche per omessa cooperazione

In vigore dal 16 lug 2012
Sanzioni pecuniarie periodiche per omessa cooperazione 1.   Su richiesta dell’Agenzia o su iniziativa propria, la Commissione può, mediante decisione, irrogare ai titolari di certificati sanzioni pecuniarie giornaliere non superiori allo [0,5 %] del reddito o del fatturato medio giornaliero da essi reallizzato nell’esercizio finanziario precedente quando, per dolo o colpa: (a) non ottemperino ai mezzi istruttori esperiti ai sensi dell’; (b) forniscano informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a un mezzo istruttorio esperito ai sensi dell’; (c) non adempino ad una richiesta di informazioni ai sensi dell’; (d) forniscano informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a richieste di informazioni ai sensi dell’. Le sanzioni pecuniarie periodiche possono essere irrogate per il periodo decorrente dalla data di notifica della decisione fino al momento in cui cessa la mancata cooperazione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, per esercizio precedente si intende l’esercizio che precede la data della decisione di cui al paragrafo 1.
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